Sez. 1, Sentenza n. 2253 del 13/07/1971 (Rv. 353076 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - DECORRENZA - ATTI NOTIFICATI A MEZZO SERVIZIO POSTALE - DECORSO DEL TERMINE DALLA DATA DI RICEZIONE DEL PLICO RISULTANTE DALL'AVVISO DI RICEVIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE NOTIFICATO A MEZZO POSTA - COSTITUZIONE DEL RESISTENTE ED ECCEZIONE DI TARDIVITA DELLA NOTIFICA - PRODUZIONE DELLA CARTOLINA DI RITORNO - NECESSITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - DECORRENZA - ATTI NOTIFICATI A MEZZO SERVIZIO POSTALE - DECORSO DEL TERMINE DALLA DATA DI RICEZIONE DEL PLICO RISULTANTE DALL'AVVISO DI RICEVIMENTO - RICORSO PER CASSAZIONE NOTIFICATO A MEZZO POSTA - COSTITUZIONE DEL RESISTENTE ED ECCEZIONE DI TARDIVITA DELLA NOTIFICA - PRODUZIONE DELLA CARTOLINA DI RITORNO - NECESSITA.*
Nelle notifiche di Atti eseguite a mezzo della posta, l'allegazione agli Atti della cartolina di ritorno non e necessaria ai fini della ammissibilita del ricorso per Cassazione nel caso in cui l'intimato si sia costituitò peraltro, essa e necessaria per l'accertamento della tempestivita della impugnazione, qualora il convenuto, costituendosi, eccepisca l'inutile decorso del termine per la notifica del ricorso. Invero, ai sensi dell'art 8 del RD 21 ottobre 1923, n 2393, i termini decorrenti da una notificazione eseguita a mezzo posta si computano dalla data di consegna del plico quale risulta dalla ricevuta di ritorno.*
Riferimenti normativi: Legge 21/10/1923 num. 2393 art. 8, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)