Sez. 2, Sentenza n. 150 del 16/01/1973 (Rv. 361917 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - A MEZZO POSTA - DEL RICORSO PER CASSAZIONE - PRODUZIONE DELLA CARTOLINA DI RITORNO - NECESSITA - INSUSSISTENZA - LIMITI - ECCEZIONE DI TARDIVITA DEL RICORSO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - A MEZZO POSTA - DEL RICORSO PER CASSAZIONE - PRODUZIONE DELLA CARTOLINA DI RITORNO - NECESSITA - INSUSSISTENZA - LIMITI - ECCEZIONE DI TARDIVITA DEL RICORSO.*
Nelle notificazioni di Atti eseguite per mezzo della posta, l'allegazione agli Atti della cartolina di ritorno non e necessario ai fini dell'ammissibilita del ricorso nel caso in cui la controparte si sia costituita. Essa e, peraltro, necessaria per l'accertamento della tempestivita dell'impugnazione, qualora la controparte, costituendosi, eccepisca l'avvenuto decorso del termine per la notifica del ricorso: e cio in quanto, ai sensi dell'art 8 del RD 21 ottobre 1923 n 2393, quando la notificazione viene effettuata per mezzo del servizio postale, la data di essa e quella della consegna della copia al destinatario, quale risulta dalla ricevuta di ritorno. (Conf 2253/71, mass n 353076; V 1319/71, mass n 347034).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Legge 21/10/1923 num. 2393 art. 8, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)