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Sez. 1, Sentenza n. 433 del 12/02/1973 (Rv. 362426 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - LEGGE PER ROMA - INDENNITA - DETERMINAZIONE - CRITERIO STABILITO DALL'ART 4, COMMA QUARTO DELLA LEGGE N 355 DEL 1932 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - ESPROPRIAZIONE DI EDIFICI - CRITERI APPLICABILI.*
Stato
decisa il 1973-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362426-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - LEGGE PER ROMA - INDENNITA - DETERMINAZIONE - CRITERIO STABILITO DALL'ART 4, COMMA QUARTO DELLA LEGGE N 355 DEL 1932 - APPLICABILITA - CONDIZIONI - ESPROPRIAZIONE DI EDIFICI - CRITERI APPLICABILI.*

Il criterio per la Determinazione dell'indennita di espropriazione, fissato dal quarto comma dell'art 4 della legge 24 marzo 1932, n 355 (valore venale dell'area considerato indipendentemente dalla sua edificabilita), si applica soltanto allorche si tratti di espropriazione di aree e, per la sua particolarita e specialita, non puo trovare applicazione in caso di espropriazione di edifici. In tal caso, anche se l'opera pubblica sia costituita da una strada, piazza o spazio di uso pubblico, l'indennita deve essere determinata a norma del primo comma del medesimo art 4 (media del valore venale e dell'imponibile catastale capitalizzato ad un tasso compreso fra il tre e cinquanta ed il sette per cento).*

Riferimenti normativi: Legge 24/03/1932 num. 355 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)