Sez. L, Sentenza n. 107 del 05/01/2001 (Rv. 542969 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Tutela obbligatoria - Determinazione tra il minimo e il massimo dell'indennità "ex" art. 8 L. n. 604 del 1966 - Potere del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In caso di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo per il quale non sia applicabile la disciplina della cosiddetta stabilità reale, la determinazione, tra il minimo e il massimo, della misura dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966 (sostituito dall'art. 2 della legge n. 108 del 1990), spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva determinato l'indennità nella misura di cinque mensilità - in riferimento ad un minimo di 2, 5 e un massimo di 6 mensilità - dando rilievo preminente, rispetto alla particolare brevità del periodo di disoccupazione, a circostanze quali l'allontanamento immediato, senza preavviso lavorato, della dipendente, suscettibile di danneggiarne l'immagine professionale, e il rifiuto del datore di lavoro di comunicare in sede stragiudiziale i motivi del licenziamento, pur richiesti oltre il termine di legge).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 11/05/1981 num. 108 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)