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Sez. L, Sentenza n. 5252 del 14/11/1978 (Rv. 395020 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART 8 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - LIQUIDAZIONE - ELEMENTI - CONCORSO NECESSARIO.*
Stato
decisa il 1978-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395020-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART 8 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - LIQUIDAZIONE - ELEMENTI - CONCORSO NECESSARIO.*

Il giudice, nella liquidazione dell'indennita prevista dall'art 8 della legge 15 luglio 1966 n 604 a titolo di risarcimento del danno per un licenziamento non determinato da giusta causa o da giustificato motivo, deve tenere presente, oltre all'anzianita di servizio del prestatore di lavoro, anche le dimensioni della impresa ed il comportamento delle parti. E, pertanto, priva di motivazione la sentenza che nella liquidazione della detta indennita non abbia valutato tutti i citati elementi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)