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Sez. L, Sentenza n. 4942 del 01/08/1986 (Rv. 447626 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - QUALIFICA DI FUNZIONARIO - NATURA CONTRATTUALE E NON LEGALE - CONSEGUENZE - PREVISIONI DELLA QUALIFICA PREDETTA PER IL DIPENDENTE CON FACOLTÀ DI IMPUGNARE IL DATORE DI LAVORO - PORTATA - ATTRIBUZIONE DELLA COSIDDETTA FACOLTÀ DI FIRMA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1986-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447626-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - QUALIFICA DI FUNZIONARIO - NATURA CONTRATTUALE E NON LEGALE - CONSEGUENZE - PREVISIONI DELLA QUALIFICA PREDETTA PER IL DIPENDENTE CON FACOLTÀ DI IMPUGNARE IL DATORE DI LAVORO - PORTATA - ATTRIBUZIONE DELLA COSIDDETTA FACOLTÀ DI FIRMA - NECESSITÀ.*

La qualifica di funzionario è di estrazione meramente contrattuale, giacché, non essendo contemplata tra quelle elencate all'art. 2095 cod. civ., la sua previsione è interamente demandata all'autonomia collettiva, che ne fissa i tratti essenziali disciplinando altresì i criteri di appartenenza alla stessa. Pertanto, ove la contrattazione collettiva colleghi la qualifica di funzionario alla facoltà del dipendente di impegnare il datore di lavoro (nella specie, una azienda di credito) non è sufficiente che quest'ultimo abbia contatti esterni con terzi, ma occorre il conferimento del potere di rappresentanza del datore di lavoro mediante la attribuzione della cosiddetta facoltà di firma. (V 3646/83, mass n 428539; (V 1144/83, mass n 425923).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)