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Sez. L, Sentenza n. 1144 del 14/02/1983 (Rv. 425923 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - CONDIZIONI - SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI CORRISPONDENTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425923-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - CONDIZIONI - SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI CORRISPONDENTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Il potere del giudice di individuare le mansioni che danno diritto all'inquadramento del lavoratore in una determinata categoria sussiste soltanto in relazione alle categorie cosiddette legali (dirigenti, amministrativi o tecnici, impiegati ed operai) previste dall'art. 2095 cod. civ., sempreché i requisiti di appartenenza a ciascuna di esse non siano determinati dalla normativa collettiva, giacché in tal caso, come in quello di categorie cosiddette contrattuali, create cioè dall'autonomia collettiva, i requisiti di appartenenza alle singole categorie non possono non coincidere con quelli dettati dalla disciplina collettiva, dei quali non è sindacabile neppure la congruità, salvo il caso estremo in cui la normativa contrattuale determini i requisiti di appartenenza alle categorie legali con criteri tali da sconvolgere la natura sostanziale delle stesse. (Conf 5050/81, mass n 415836 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)