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Sez. 3, Ordinanza n. 22698 del 05/07/2026 (Rv. 679367-01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI | Scontri successivi, determinati dalla spinta meccanica generata dal sopraggiungere di un veicolo veloce, tra veicoli incolonnati e lentissimi - Presunzione di pari colpa, ex art. 2054, comma 2, c.c., a carico dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679367-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI

In tema di circolazione stradale, nel caso di tamponamento a catena - determinato dalla spinta meccanica generata dal sopraggiungere di un veicolo veloce - di veicoli incolonnati in lentissimo movimento, a differenza di quanto accade nell'ipotesi di tamponamento a catena di veicoli fermi, trova applicazione la regola della pari presunzione di colpa dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato) di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., in considerazione della permanenza dell'obbligo di osservare la distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, ex art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992.

Cod. Strada art. 149 com. 1, Cod. Strada art. 157, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)