Sez. 3, Sentenza n. 4021 del 19/02/2013 (Rv. 625234 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI | Tamponamento a catena tra veicoli in movimento - Presunzione di uguale colpa ex art. 2054, secondo comma, cod. civ., a carico dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli - Configurabilità - Fondamento - Scontri successivi tra veicoli di una colonna in sosta - Responsabilità esclusiva del conducente urtante da tergo l'ultimo veicolo - Sussistenza.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI
In tema di circolazione stradale, nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l'art. 2054, secondo comma, cod. civ., con conseguente presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)