Sez. 3, Sentenza n. 190 del 14/01/1977 (Rv. 383707 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - VIOLAZIONE - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - ONERE PROBATORIO - CONVENUTO.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - VIOLAZIONE - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - ONERE PROBATORIO - CONVENUTO.*
La parte che, in ricorso per Cassazione, lamenti violazione delle norme di legge in materia di tariffa professionale (nella specie, degli avvocati e procuratori) ha l'Onere di specificare le singole voci di tariffa che assume siano state violate. (V 4291/71, mass n 372971).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)