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Sez. 3, Sentenza n. 190 del 14/01/1977 (Rv. 383707 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - VIOLAZIONE - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - ONERE PROBATORIO - CONVENUTO.*
Stato
decisa il 1977-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383707-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - VIOLAZIONE - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - ONERE PROBATORIO - CONVENUTO.*

La parte che, in ricorso per Cassazione, lamenti violazione delle norme di legge in materia di tariffa professionale (nella specie, degli avvocati e procuratori) ha l'Onere di specificare le singole voci di tariffa che assume siano state violate. (V 4291/71, mass n 372971).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)