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Sez. 2, Sentenza n. 4623 del 08/08/1979 (Rv. 401148 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - SPECIFICAZIONE DELLE PARTITE CONTESTATE DEGLI ERRORI DI VALUTAZIONE E DELLE VOCI DI TARIFFA CONTESTATE - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1979-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401148-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - SPECIFICAZIONE DELLE PARTITE CONTESTATE DEGLI ERRORI DI VALUTAZIONE E DELLE VOCI DI TARIFFA CONTESTATE - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

La Determinazione degli onorari di difesa costituisce Esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, che, ove sia contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, non abbisogna di specifica motivazione e non e soggetta al Sindacato di legittimita. In tema di regolamento di spese, pertanto, il ricorso per Cassazione e ammissibile solo se l'errore investe il contenuto della pronuncia in modo da risolversi o in un vizio logico della motivazione o nella violazione di una norma giuridica, per cui il ricorso e inammissibile qualora la parte non specifichi le singole partite contestate, i presunti errori di valutazione e le voci di tariffa violata, non potendo il ricorrente limitarsi ad esprimere vaghe e generiche doglianze. (V 190/77, mass 383707; (V 857/76, mass 379528; (V 1422/73, mass 364128).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)