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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 26976 del 23/12/2016 (Rv. 642308 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Irragionevole durata del processo civile – Giudizio vertente esclusivamente sull'esistenza di procura al difensore attoreo – Parte ritenuta priva di procura nel giudizio presupposto – Equa riparazione - Spettanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642308-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo civile, ove il giudizio presupposto si sia concluso con una statuizione di inesistenza della procura conferita dall'attore al proprio difensore e tale questione abbia rappresentato l'oggetto esclusivo della decisione, il diritto all'indennizzo "ex lege" n. 89 del 2001 spetta anche a chi sia stato dichiarato carente di rappresentanza processuale, avendo comunque rivestito il ruolo di parte del giudizio, sia pure limitatamente alle questioni inerenti l’esistenza, o meno, della procura.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)