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Sez. U, Sentenza n. 585 del 14/01/2014 (Rv. 628869 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione per durata non ragionevole del processo - Aventi diritto - Parte rimasta contumace nel giudizio presupposto - Inclusione - Fondamento - Rilevanza della contumacia quale comportamento valutabile ex art. 2, secondo comma, legge n. 89 del 2001 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628869-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, hanno diritto all'indennizzo tutte le parti coinvolte nel procedimento giurisdizionale, ivi compresa la parte rimasta contumace, nei cui confronti - non assumendo rilievo né l'esito della causa, né le ragioni della scelta di non costituirsi - la decisione è comunque destinata ad esplicare i suoi effetti e a cagionare, nel caso di ritardo eccessivo nella definizione del giudizio, un disagio psicologico, fermo restando che la contumacia costituisce comportamento idoneo ad influire - implicando od escludendo specifiche attività processuali - sui tempi del procedimento e, pertanto, è valutabile agli effetti dell'art. 2, comma 2, della legge 24 marzo 2001, n. 89.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 290, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)