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Sez. 2, Sentenza n. 3406 del 07/07/1978 (Rv. 392853 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA - LEGITTIMAZIONE - RILEVABILITA EX OFFICIO - CONDIZIONI - RICHIESTA IN GIUDIZIO DELLA APPLICAZIONE DEL CONTRATTO.*
Stato
decisa il 1978-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392853-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA - LEGITTIMAZIONE - RILEVABILITA EX OFFICIO - CONDIZIONI - RICHIESTA IN GIUDIZIO DELLA APPLICAZIONE DEL CONTRATTO.*

La rilevabilita ex officio della nullita del contratto, sancita dall'art 1421 cod civ opera, anche in Sede di impugnazione, quando si chieda in giudizio l'applicazione del contratto, senza che sia necessario che la parte, nei cui riguardi si domanda che il contratto nullo spieghi i suoi effetti, sollevi la relativa eccezione. Se, invece, non si chieda tale applicazione del contratto e la declaratoria di nullita non sia stata domandata, mediante la proposizione della pertinente Azione, non puo il giudice, di sua iniziativa, dichiarare la nullita del contratto, ostandovi il principio dispositivo che presidia il processo per cui ogni Azione e soggetta alla regola della domanda di cui all'art 99 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)