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Sez. 3, Ordinanza n. 32547 del 14/12/2024 (Rv. 673369-01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - IN GENERE | Prova testimoniale - Mancata ammissione per genericità - Vizio di motivazione - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673369-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - IN GENERE

La mancata ammissione della prova testimoniale può essere denunciata in sede di legittimità per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini del decidere. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad una domanda di risarcimento dei danni subiti da un'imbarcazione, non aveva ammesso la prova testimoniale perché generica, in quanto volta a dimostrare solo la predisposizione di preventivi, sebbene i capitoli di prova fossero diretti a dimostrare le circostanze di tempo e di luogo in cui si era verificato l'affondamento dell'imbarcazione e, di conseguenza, la riferibilità dei danni riportati all'evento dedotto).

Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)