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Sez. L - , Ordinanza n. 34189 del 21/11/2022 (Rv. 666179 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - IN GENERE | Superfluità e genericità - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2022-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666179-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - IN GENERE

Il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico.

Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)