Sez. L, Sentenza n. 6417 del 30/10/1986 (Rv. 448594 - 01)
ILLEGITTIMA ASSEGNAZIONE DEL LAVORATORE A MANSIONI INFERIORI O INGIUSTIFICATA PRIVAZIONE DI OGNI MANSIONE - DANNO RELATIVO - LIQUIDAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA A GIORNALISTA REDATTORE CAPO PRIVATO DEL TUTTO DELLE SUE MANSIONI.*
ILLEGITTIMA ASSEGNAZIONE DEL LAVORATORE A MANSIONI INFERIORI O INGIUSTIFICATA PRIVAZIONE DI OGNI MANSIONE - DANNO RELATIVO - LIQUIDAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA A GIORNALISTA REDATTORE CAPO PRIVATO DEL TUTTO DELLE SUE MANSIONI.*
Il danno per l'illegittima assegnazione del lavoratore subordinato a mansioni inferiori a quelle per cui egli è stato assunto o a quelle da lui acquisite nel corso del rapporto ovvero per la ingiustificata privazione di ogni mansione - comportamenti questi che costituiscono inadempimento contrattuale del datore di lavoro - non può essere commisurato alla retribuzione prevista per le qualifiche o gradi superiori, atteso che il diritto all'avanzamento automatico può configurarsi soltanto se sussistano in tal senso precise pattuizioni individuali o collettive; tale Obbligo risarcitorio comprende invece i compensi che il lavoratore avrebbe percepito se l'accertata violazione non si fosse verificata. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che - in un'ipotesi in cui un giornalista con qualifica di redattore capo era stato privato delle sue mansioni e tenuto meramente a disposizione, pur continuando a percepire la ordinaria retribuzione corrispondente alla sua qualifica - aveva limitato il risarcimento del danno alle cosiddette indennità mansionali, ossia a quegli ulteriori compensi che il dipendente avrebbe percepito ove avesse proseguito a svolgere le sue originarie mansioni). (V 5052/81, mass n 415842).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)