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Sez. L, Sentenza n. 5052 del 07/09/1981 (Rv. 415842 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - ADIBIZIONE DEL LAVORATORE A MANSIONI INFERIORI - NULLITÀ - CONSEGUENZE - RISARCIMENTO DEL DANNO - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO ORIGINARIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415842-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - ADIBIZIONE DEL LAVORATORE A MANSIONI INFERIORI - NULLITÀ - CONSEGUENZE - RISARCIMENTO DEL DANNO - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO ORIGINARIO - ESCLUSIONE.*

L'adibizione del dipendente a mansioni inferiori, disposta dal datore di lavoro in violazione dell'art. 2103 cod. civ., comporta, a norma dell'art. 1418 cod. civ., la nullità del relativo provvedimento e, quale inadempimento contrattuale, l'Obbligo del risarcimento del danno, ma non anche la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro originario, essendo tale provvedimento eccezionalmente consentito nei soli casi previsti dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300. (V. 1781/81, mass. N. 412466).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)