Sez. 3 - , Sentenza n. 20659 del 13/10/2016 (Rv. 642924 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE | Contratto di organizzazione di viaggio - Rapporto tra viaggiatore e organizzatore di viaggi e tra viaggiatore e intermediario - Riconducibilità del secondo al mandato - Conseguenze - Diritto dell'intermediario di ripetere quanto anticipato all'organizzatore di viaggi - Sussistenza.
TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE
In caso di stipulazione di un contratto di organizzazione di viaggio, da parte di un agente intermediario per conto del viaggiatore, tra costoro sorge un rapporto di mandato con rappresentanza, da cui consegue che il viaggiatore è tenuto, ex art. 1719 c.c., a somministrare all'intermediario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato ed a rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per i pagamenti del corrispettivo e delle penali per l'annullamento del viaggio, qualora l'agente - in forza di questo rapporto - abbia assunto l'obbligo verso l'organizzatore; conseguentemente, l'intermediario ha diritto di ripetere il corrispettivo anticipato al "tour operator" per conto del viaggiatore, anche se quest'ultimo non aveva espressamente autorizzato tale pagamento, trattandosi di diritto che sorge dal contratto di mandato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 1719, Legge 27/12/1977 num. 1084 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)