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Sez. U, Sentenza n. 2271 del 09/04/1984 (Rv. 434322 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLA IMPRESA - IN GENERE - ORGANI - GIUDICE DELEGATO - POTERE DELL'IMPRENDITORE DI GESTIRE E DISPORRE DEI PROPRI BENI, E DI COMPIERE ATTI DI RICOGNIZIONE O SODDISFACIMENTO DEI DIRITTI DI TERZI - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO - NECESSITÀ - POTERI DI DETTO GIUDICE - NATURA DECISORIA - ESCLUSIONE - PROVVEDIMENTI ALL'UOPO EMESSI DAL GIUDICE DELEGATO E, SU RECLAMO, DAL TRIBUNALE - ESPERIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE, EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434322-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLA IMPRESA - IN GENERE - ORGANI - GIUDICE DELEGATO - POTERE DELL'IMPRENDITORE DI GESTIRE E DISPORRE DEI PROPRI BENI, E DI COMPIERE ATTI DI RICOGNIZIONE O SODDISFACIMENTO DEI DIRITTI DI TERZI - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO - NECESSITÀ - POTERI DI DETTO GIUDICE - NATURA DECISORIA - ESCLUSIONE - PROVVEDIMENTI ALL'UOPO EMESSI DAL GIUDICE DELEGATO E, SU RECLAMO, DAL TRIBUNALE - ESPERIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE, EX ART. 111 COST. - ESCLUSIONE.*

Nell'amministrazione controllata l'imprenditore non viene privato del potere di gestire e disporre dei propri beni, né quindi di compiere Atti di ricognizione o soddisfacimento di diritti di terzi, ma incontra soltanto limiti all'Esercizio di tale potere rimovibili mediante autorizzazione del giudice delegato, al quale non sono demandate funzioni decisorie sulle pretese sollevate nei confronti dell'imprenditore da far valere con Azione ordinaria, pertanto qualora la pretesa di conseguire, da parte dell'imprenditore in amministrazione controllata, il versamento di determinate somme che si assumano da lui indebitamente incassate (nella specie, pretesa avanzata da una banca che deduceva la sua esclusiva legittimazione a riscuotere i crediti del cliente in forza di mandato "in rem propriam") venga fatta valere, anziché con Azione ordinaria nei confronti dell'imprenditore medesimo, con istanza rivolta al giudice delegato di detta amministrazione controllata, deve escludersi che il decreto reso da tale giudice, così come il provvedimento successivamente adottato dal tribunale in esito a reclamo, siano Atti decisori su posizioni di diritto soggettivo, suscettibili di acquistare autorità di giudicato, e deve conseguentemente negarsi che avverso detto provvedimento del tribunale sia esperibile il ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione atteso che la statuizione su quella istanza, pure se contenga un esame delle posizioni di diritto soggettivo con essa dedotte, resta circoscritta in relazione alla ordinaria-funzione di detta istanza nell'ambito della concessione o meno dell'autorizzazione dello imprenditore agli adempimenti pretesi dall'istante, e, quindi, nell'ambito dell'Esercizio dei poteri tutori di controllo e direzione della procedura, privi di portata decisoria.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188, Legge Falliment. art. 190 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 190 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)