Sez. 1, Sentenza n. 4260 del 13/04/1995 (Rv. 491812 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - GIUDICE DELEGATO - DECRETI - RECLAMI | Negozi indicati dall'art. 167, comma secondo, legge fall. - Stipula - Autorizzazione - Relativo provvedimento del Tribunale in sede di reclamo - Impugnazione con ricorso per Cassazione - Inammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - GIUDICE DELEGATO - DECRETI - RECLAMI
Il provvedimento con il quale il giudice delegato alla procedura di concordato preventivo autorizzi la stipula di uno dei negozi indicati dall'art. 167 comma 2 della Legge Fallimentare non ha natura decisoria, in quanto fermo restando che nella procedura in questione l'imprenditore non viene privato del potere di gestire e disporre dei propri beni, ma incontra soltanto un limite all'esercizio di tale potere, rimovibile mediante l'autorizzazione del giudice delegato, quel provvedimento si inquadra esclusivamente nell'ambito dei poteri del giudice delegato, strumentali all'espletamento delle sue funzioni tutorie, di controllo e di direzione della procedura ed è intrinsecamente ed essenzialmente carente di contenuto e portata decisoria sui diritti soggettivi degli eventuali interessati. Pertanto, anche il provvedimento con il quale il Tribunale pronunci sul reclamo proposto contro i provvedimento del giudice delegato ai sensi dell'art. 164 della Legge fallimentare è privo di contenuto decisorio ed ha natura di provvedimento di volontaria giurisdizione, non ricorribile per Cassazione ex art. 111 Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 164, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 164, Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)