Sez. 1, Ordinanza n. 621 del 07/12/2004 Cc. (dep. 14/01/2005) Rv. 230433 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - restituzione - IN GENERE | Prova dello "jus possidendi" - Necessità - Somme depositate in conto corrente - Mera intestazione formale del conto in capo al richiedente - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie relativa a somme ritenute provento di reato commesso dal coniuge dell'intestatario.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - restituzione - IN GENERE
La restituzione, dopo la sentenza non più soggetta ad impugnazione, delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, ai sensi dell'art. 262, comma quarto, cod. proc. pen., postula che venga fornita dall'interessato la prova positiva dello "jus possidendi" che, nel caso si tratti di danaro versato su di un conto corrente bancario, non può essere costituita dalla mera intestazione formale del conto medesimo, ma richiede la verifica che il danaro sia effettivamente appartenente all'intestatario. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente il tribunale avesse rifiutato la restituzione di somme versate sul proprio conto corrente dalla moglie di un condannato per concussione ed estorsione, avendo motivatamente ritenuto che le stesse costituissero il provento di detti reati).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)