diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 22154 del 10/05/2005 Cc. (dep. 10/06/2005) Rv. 231666 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - restituzione - IN GENERE | Prova positiva dello "ius possidendi" offerta da chi chiede la restituzione - Necessità - Applicazione in tema di effetti cambiari.
Stato
decisa il 2005-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231666-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - restituzione - IN GENERE

Il giudice dell'esecuzione, anche in assenza di confisca, e cioè qualora si tratta della semplice restituzione di cose sequestrate, deve basarsi non già sul "favor possessionis" bensì sulla prova positiva dello "ius possidendi", che dev'essere offerta da colui che chiede la restituzione e che, nel caso di effetti cambiari, non può consistere nella mera intestazione degli stessi ma richiede la dimostrazione della titolarità, lecitamente acquisita, del diritto in essi incorporato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)