Sez. 3, Sentenza n. 26079 del 30/11/2005 (Rv. 585223 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Diversa quantificazione della domanda - Novità - Configurabilità - Esclusione - Condizioni - Identità di "causa petendi" - Fattispecie, in materia agraria, relativa alla indicazione e specificazione dei danni conseguenti all'accoglimento della domanda di riscatto.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"
La diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta prospettazione di una nuova "causa petendi" in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non dà luogo ad una domanda nuova, come tale inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. .(Nella specie, la S.C., enunciando tale principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale si era ritenuta inammissibile in appello, siccome qualificata come domanda nuova implicante "mutatio libelli", la richiesta che il ricorrente, quale appellante, aveva formulato - sulla scorta della proposta domanda di essere tenuto indenne dai danni che eventualmente avesse subito in dipendenza dell'accoglimento della domanda di riscatto - procedendo alla mera indicazione e specificazione dei danni conseguenti, che, invece, andava qualificata come una "emendatio libelli" rispetto alla medesima "causa petendi", già ritualmente dedotta).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)