Sez. 1, Sentenza n. 180 del 10/01/1966 (Rv. 320347 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - INTEMPESTIVO - IMPROCEDIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - INTEMPESTIVO - IMPROCEDIBILITA.*
E improcedibile il ricorso per Cassazione non depositato nel termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ. in tale ipotesi, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese che il resistente, il quale abbia depositato controricorso, ha incontrato per provvedere alla propria difesa. Invero, la parte, nei confronti della quale sia stato proposto ricorso per Cassazione, non ha l'Obbligo di accertarsi prima di costituirsi, dell'avvenuto deposito dell'atto, avendo il diritto di contraddire immediatamente alle pretese della parte ricorrente, opponendo la propria difesa mediante la proposizione del controricorso, conseguentemente, dalla regolare notificazione e rituale deposito, a norma dell'art.370 cod. proc. civ. del controricorso sorge a favore della parte resistente, nonostante l'improcedibilita del ricorso a causa del mancato deposito dello stesso, il diritto al rimborso delle spese erogate e degli onorari corrisposti ai fini della propria difesa. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)