Sez. 1, Sentenza n. 740 del 15/03/1966 (Rv. 321477 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - INTEMPESTIVO - IMPROCEDIBILITA - DEPOSITO PER MULTA - IN GENERE - PERDITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - INTEMPESTIVO - IMPROCEDIBILITA - DEPOSITO PER MULTA - IN GENERE - PERDITA.*
L'omesso deposito, nella cancelleria della Corte, del ricorso per Cassazione da parte del ricorrente, nel termine di venti giorni prescritto dall'art 369 cod proc civ, comporta la sanzione dell'improcedibilita, con la condanna alla perdita del deposito e alla rivalsa delle spese e degli onorari nei confronti del resistente che, col deposito del controricorso abbia dimostrato di aver provveduto alla propria difesa. (Conf 320347; 320348; 1052/65; 1040/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)