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Sez. L, Sentenza n. 348 del 25/01/1978 (Rv. 389644 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - CONCORSO DI MALATTIA PROFESSIONALE E DI MALATTIE NON PROTETTE DALL'ASSICURAZIONE - PRESTAZIONE ASSICURATIVA SPETTANTE AL LAVORATORE - RIDUZIONE PERCENTUALE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389644-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - CONCORSO DI MALATTIA PROFESSIONALE E DI MALATTIE NON PROTETTE DALL'ASSICURAZIONE - PRESTAZIONE ASSICURATIVA SPETTANTE AL LAVORATORE - RIDUZIONE PERCENTUALE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Qualora si ritenga che le prestazioni contemplate dalla Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali spettino anche quando l'evento (inabilita o morte dell'assicurato) sia stato determinato da altra o da altre malattie non protette dalla Assicurazione stessa e, in concorso necessario con esse, dalla malattia professionale, la prestazione assicurativa spettante al lavoratore non puo essere ridotta nella misura percentuale corrispondente alla entita patologica esplicata dalla sola malattia professionale, ma spetta per intero, poiche per la teoria della equivalenza causale non e dato distinguere tra cause che hanno operato in via diretta e primaria e cause che hanno avuto influenza soltanto indiretta e remota, incidendo in misura modesta nella produzione dell'evento. (nella specie la SC non ha preso posizione, essendosi formato sul punto il giudicato, se in tema di prestazioni contemplate dalla Assicurazione generale obbligatoria contro le malattie professionali operi il principio dell'equivalenza causale nell'ipotesi di concorso tra malattia professionale e malattia non protetta).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 133, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)