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Sez. L, Sentenza n. 10448 del 29/05/2004 (Rv. 573290 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Infermità invalidante derivante da fattori concorrenti di natura professionale ed extraprofessionale - Principio di equivalenza causale stabilito dall'art. 41 cod. pen. - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573290-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE

In tema di assicurazione contro le malattie professionali, ove l'infermità invalidante derivi da fattori concorrenti, di natura sia professionale che extraprofessionale, trova applicazione il principio di equivalenza causale stabilito, con la conseguenza che, se ciascuno dei fattori concorrenti risulta aver agito come causa efficiente, la prestazione assicurativa spettante al lavoratore non può essere dimezzata ma spetta per intero. (In applicazione di tale principio la Corte ha cassato la sentenza di merito che, pur avendo riconosciuto che l'invalidità del settanta per cento derivava in pari misura da tabagismo e dall'inalazione di fumi di materiale plastico ai quali era stato lungamente esposto il lavoratore, aveva posto a carico dell'INAIL la liquidazione di una rendita corrispondente ad un'invalidità del trentacinque per cento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 133, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 145 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)