diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 14190 del 24/05/2019 (Rv. 654007 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI | Esportatore abituale - Omessa dichiarazione IVA - Diritto alla sospensione di imposta - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654007-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI

Il contribuente che ha dimostrato la sussistenza dei requisiti sostanziali per ottenere lo "status" di esportatore abituale ha diritto all'applicazione del regime della sospensione d'imposta di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972 nei limiti del plafond maturato con riferimento all'anno precedente, anche se ha omesso la dichiarazione IVA relativa a detto anno.

Riferimenti normativi: DPR 22/07/1998 num. 322 art. 8, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)