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Sez. 5, Sentenza n. 3788 del 15/02/2013 (Rv. 625788 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI RELATIVE AL REGIME DELLE ESPORTAZIONI | Plafond mobile - Condizioni - Obblighi del contribuente - "Status" di esportatore abituale o agevolato - Effetti.
Stato
decisa il 2013-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625788-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI RELATIVE AL REGIME DELLE ESPORTAZIONI

In tema di cessioni all'esportazione non imponibili ai fini dell'I.V.A., la scelta tra il sistema di determinazione del "plafond" con il "metodo fisso" o con il "metodo mobile" è rimessa alla discrezionalità del contribuente. In caso di cd."plafond mobile", il contribuente è tenuto a controllare se sia o meno superiore al 10% il rapporto tra le operazioni rilevanti ai fini della formazione del plafond registrate nei dodici mesi precedenti (numeratore) e il volume di affari complessivo dello stesso periodo al netto delle particolari operazioni indicate dalla legge (denominatore). Se il risultato è positivo il contribuente acquisisce lo "status" di esportatore abituale o agevolato e, nel concorso degli altri requisiti di legge, può effettuare acquisti ed importazioni di beni e di servizi senza pagamento dell'imposta nei dodici mesi successivi, entro il limite dell'ammontare indicato al numeratore del rapporto (corrispondente alle operazioni del periodo).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)