Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23991 del 22/10/2013 (Rv. 628357 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Tardività - Termine - Decorrenza - Comunicazione dell'esito della domanda - A mezzo telefax - Disciplina anteriore alle modifiche del 2012 - Consenso del creditore a tale modalità di comunicazione - Onere della prova a carico del curatore - Sussistenza - Contenuto.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
In materia di opposizione allo stato passivo del fallimento, incombe sul curatore, che ne eccepisca la tardività rispetto alla comunicazione, avvenuta a mezzo telefax, ai sensi dell'art. 97 legge fall. (nella formulazione anteriore al d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221), provare il consenso del creditore a tale modalità di comunicazione tramite la produzione della domanda di ammissione al passivo, non potendosi desumere indizi sufficientemente gravi in tal senso dalla richiesta, da parte dell'opponente, di un termine per la produzione della ricevuta di trasmissione del telefax.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 97, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)