Sez. 1, Sentenza n. 6799 del 04/05/2012 (Rv. 622614 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Termine - Decorrenza - Dalla data del ricevimento della comunicazione da parte del curatore - Eccezione di tardività dell'opposizione - Distribuzione dell'onere della prova - A carico del curatore - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
In materia di opposizione allo stato passivo del fallimento, i creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione entro trenta giorni dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento, con le quali il curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito dello stato passivo in cancelleria; l'onere di dimostrare il ricevimento della raccomandata, mediante la produzione del relativo avviso, grava sul curatore che ne eccepisca la tardività, disponendo egli di tale documento ed essendo regolato il riparto dell'onere probatorio secondo il principio della vicinanza o prossimità della prova. (Nella specie, la Corte ha ritenuto valido il principio, anche dopo la riforma del procedimento d'opposizione allo stato passivo).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 97, Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)