Sez. L - , Sentenza n. 5513 del 08/03/2018 (Rv. 647663 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Licenziamenti collettivi - Disciplina antecedente le modifiche di cui alla l. n. 161 del 2014 - Applicabilità ai dirigenti - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
In tema di licenziamenti collettivi, la lettura consolidata degli artt. 4, commi 1 e 9, e 24, comma 1, della l. n. 223 del 1991, nel testo antecedente alla l. n. 161 del 2014 (che, a seguito della sentenza della CGUE del 13 febbraio 2014, in causa C-596/12, ha esteso, con disposizione dichiaratamente integrativa e non di interpretazione autentica, l'applicabilità della procedura di mobilità anche ai dirigenti, in adempimento degli obblighi comunitari derivanti dalla direttiva n. 98/59/CE), comporta l'esclusione dei dirigenti dall'ambito di applicazione della disciplina in esame, in virtù del dato testuale costituito dal richiamo operato dall'art. 24, comma 1, alla complessiva procedura di mobilità di cui ai commi da 2 a 12 dell'art. 4 e, quindi, anche al comma 9, il quale stabilisce che l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità "gli impiegati, gli operai ed i quadri eccedenti", senza che tale specifico riferimento possa essere inteso come limitato alle sole categorie di lavoratori destinatari, ai sensi del comma 1 dell'art. 4, dell'intervento di integrazione salariale, tra i quali non rientrano i dirigenti.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Preleggi art. 12, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 1 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 9 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/10/2014 num. 161 art. 16, Direttive del Consiglio CEE 20/07/1998 num. 59 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 20/07/1998 num. 59 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)