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Sez. 1, Sentenza n. 1484 del 05/03/1980 (Rv. 405038 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE - INADEMPIMENTO CONTRATTUALE DEL CEDENTE - RAGIONI CREDITORIE DEL DEBITORE CEDUTO PER I RELATIVI DANNI - DEDUZIONE CON DOMANDA RICONVENZIONALE CONTRO IL CESSIONARIO - ESCLUSIONE - DEDUZIONE IN COMPENSAZIONE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405038-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE - INADEMPIMENTO CONTRATTUALE DEL CEDENTE - RAGIONI CREDITORIE DEL DEBITORE CEDUTO PER I RELATIVI DANNI - DEDUZIONE CON DOMANDA RICONVENZIONALE CONTRO IL CESSIONARIO - ESCLUSIONE - DEDUZIONE IN COMPENSAZIONE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

In tema di cessione di credito, le ragioni creditorie del debitore ceduto per danni derivanti da inadempimento contrattuale del cedente, ivi comprese quelle inerenti a rapporti diversi da quello sottostante alla cessione, se, da una parte, non possono essere fatte valere contro il cessionario con domanda riconvenzionale, possono, d'altra parte, essere opposte in compensazione, ai sensi e nei limiti di cui all'art 1248 cod civ, quale mezzo al fine di conseguire una riduzione della pretesa del cessionario medesimo, e non pure di conseguire la restituzione di quanto a lui gia pagato, tenuto conto che l'astratta invocabilita della compensazione non rende indebito il pagamento effettuato senza eccepirla, ne lo priva di efficacia estintiva.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 1248, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)