Sez. 1, Sentenza n. 5988 del 03/07/1997 (Rv. 505702 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Successione dello Stato, in un credito, a seguito di confisca ai sensi della legislazione antimafia - Opponibilità allo Stato, in via di eccezione di compensazione o di domanda riconvenzionale, di un credito vantato dal debitore ceduto nei confronti del creditore fatto oggetto di confisca - Esclusione - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE
Per quanto, nelle ipotesi di "cessioni volontarie" del credito, il meccanismo della "compensazione" (naturalmente nella misura di un controcredito di "corrispondente" e non superiore importo vantato, dal "debitore ceduto", nei confronti del creditore fatto oggetto di "cessione"), si renda, entro dati limiti, opponibile, dal debitore ceduto al creditore cessionario ai sensi dell'art. 1248 cod. civ., nel quadro di disciplina della "cessione volontaria", è da escludere che esso possa similmente operare anche con rispetto alla peculiare ipotesi di "cessio legis" di un credito, rappresentata dalla sua confisca disposta ed operata sulla base della normativa antimafia. Ad ancora maggior ragione, deve poi escludersi che, nei confronti dello Stato, al quale siano devoluti i beni confiscati, possano essere, "in via riconvenzionale" fatti valere eventuali maggiori crediti del terzo verso il destinatario della misura antimafia". Ed infatti, trattasi di rapporti diversi, nei quali lo Stato potrebbe subentrare solo ove se ne ipotizzasse la veste di successore a titolo universale nei rapporti debitori del soggetto passivo della confisca, e non di suo successore a titolo particolare nell'unico rapporto relativo al diritto di credito confiscato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1248, Cod. Proc. Pen. art. 236 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 240, Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)