diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 19268 del 24/03/2015 Ud. (dep. 08/05/2015) Rv. 263709 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO | Sentenza di assoluzione emessa in primo grado - Sopravvenuta causa estintiva del reato - Declaratoria di non doversi procedere - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263709-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO

Quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'imputato è assolto con formula piena e avverso tale decisione, è proposto gravame del pubblico ministero, il giudice d'appello può dichiarare la sopravvenuta estinzione del reato solo se ritiene fondata l'impugnazione, fornendo adeguata motivazione sul punto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato la prescrizione del reato per aver ritenuto non manifestamente infondati i rilievi mossi dal P.M. alla decisione di prima cura).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)