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Sez. 4 - , Sentenza n. 16029 del 28/02/2019 Ud. (dep. 12/04/2019) Rv. 275651 - 01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - CASI | Sentenza di assoluzione in appello con formula "perché il fatto non sussiste" - Ricorso per cassazione del pubblico ministero volto a far valere l'intervenuta prescrizione - Ammissibilità – Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275651-01

IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - CASI

È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" e volto ad ottenere l'annullamento per prescrizione maturata successivamente, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole. (In motivazione la Corte ha precisato, altresì, che è irrilevante l'eventuale proposizione del ricorso anche ad opera della parte civile, trattandosi di impugnazioni proposte ad effetti diversi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)