Sez. 3 - , Sentenza n. 25611 del 14/12/2016 (Rv. 642334 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE | Controversie tra gli organismi di telecomunicazioni e gli utenti – Regime introdotto dall'art. 1, comma 11, della l. n. 249 del 1997 e dalla delibera AGCOM 182/02/CONS – Tentativo di conciliazione – Ricorso per decreto ingiuntivo – Necessità dell’esperimento – Esclusione – Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE
In tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazioni e gli utenti, il tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'art. 1, comma 11, della l. n. 249 del 1997, non è condizione di procedibilità anche del ricorso per decreto ingiuntivo, attivando quest'ultimo un procedimento “inaudita altera parte”, rispetto al quale la sperimentazione della possibilità di comporre bonariamente la vertenza non appare praticabile, proprio per l'assenza del contraddittorio tra le parti.
Riferimenti normativi: Legge 31/07/1997 num. 249 art. 1 com. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)