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Sez. 1, Sentenza n. 24711 del 04/12/2015 (Rv. 638157 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE | Controversie tra gli organismi di telecomunicazioni e gli utenti - Regime introdotto dall'art. 1, comma 11, della l. n. 249 del 1997 e dalla Delibera AGCOM 182/02/CONS - Tentativo di conciliazione - Mancanza - Temporanea improcedibilità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638157-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE

In tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazioni e gli utenti, il tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'art. 1, comma 11, della l. n. 249 del 1997 e dal regolamento di procedura allegato alla Delibera 182/02/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (applicabile "ratione temporis") deve intendersi prescritto per la procedibilità - e non per la proponibilità, ammissibilità o ricevibilità - dell'azione promossa in sede giurisdizionale, sicché, in difetto, il giudice di primo grado o di appello, dichiarata la temporanea improcedibilità dell'azione, deve sospendere il processo ed assegnare, ove necessario, alle parti, il termine per l'esperimento dello stesso, restando salvi, al momento della prosecuzione del processo, gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale irritualmente proposta, mentre è rimessa alla volontà delle parti ed al prudente apprezzamento del giudice l'eventuale rinnovazione degli atti istruttori già compiuti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto improponibile la domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente per mancato preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, in realtà proposto in corso di causa).

Riferimenti normativi: Legge 31/07/1997 num. 249 art. 1 com. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)