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Sez. 2, Ordinanza n. 13784 del 17/05/2024 (Rv. 671354-01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO | Inadempimento - Falsa applicazione dell'art. 1455 c.c. - Contenuto - Individuazione da parte del giudice dei parametri relativi al giudizio di non scarsa importanza dell'inadempimento - Necessità - Parametri astratti - Sufficienza - Esclusione. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - In genere.
Stato
decisa il 2024-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671354-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO

In tema di apprezzamento della gravità dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c., la previsione di legge è falsamente applicata laddove il giudice non individui i parametri sulla base dei quali viene affermato che l'inadempimento non può essere giudicato di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altro contraente, senza poter prescindere dalle emergenze di causa; sicché un tal giudizio non può essere espresso in termini astratti o, comunque, incompatibili con esse.

Cod. Civ. art. 1455, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)