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Sez. 3, Sentenza n. 6401 del 30/03/2015 (Rv. 634986 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO | Accertamento - Criteri - Apprezzamento di fatto - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di vendita di imbarcazione da diporto.
Stato
decisa il 2015-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634986-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO

In materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risultando insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto congrua la motivazione con cui il giudice di merito aveva accolto la domanda risolutoria di un contratto di compravendita avente ad oggetto un'imbarcazione da diporto, rivelatasi inidonea, materialmente e legalmente, all'uso cui era destinata, in base non solo agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, ma anche a risultanze tecniche ufficiali - verifiche della Capitaneria di Porto e del RINA - e a riscontri obiettivi, costituiti dal sequestro penale dell'imbarcazione per inidoneità alla navigazione, senza che potessero assumere rilievo, in senso contrario, le miglia percorse tra un intervento di riparazione e l'altro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)