Sez. 1, Sentenza n. 289 del 15/01/1979 (Rv. 396369 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA - INFRAZIONE ASCRIVIBILE AD UN ENTE MUNITO DI PERSONALITA GIURIDICA - RESPONSABILITA SOLIDALE DEL RAPPRESENTANTE DI TALE ENTE PER IL PAGAMENTO DELLA PENA PECUNIARIA INFLITTA ALL'ENTE STESSO - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA - INFRAZIONE ASCRIVIBILE AD UN ENTE MUNITO DI PERSONALITA GIURIDICA - RESPONSABILITA SOLIDALE DEL RAPPRESENTANTE DI TALE ENTE PER IL PAGAMENTO DELLA PENA PECUNIARIA INFLITTA ALL'ENTE STESSO - ESCLUSIONE.*
Gli artt 9, 10 e 12 della legge 7 gennaio 1929 n 4, recante norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, riguardano la responsabilita indiretta delle persone fisiche e delle persone giuridiche private per le violazioni tributarie commesse, rispettivamente, dai soggetti sottoposti alla loro vigilanza, direzione o autorita, oppure dai loro rappresentanti, e non prevedono il caso in cui il tributo sia posto a carico dell'ente fornito di personalita giuridica a cui sia ascritta l'infrazione, con la conseguenza che non sussiste responsabilita solidale del rappresentante di detto ente (nella specie: societa cooperativa) per il pagamento della pena pecuniaria inflitta all'ente, autore della violazione della legge finanziaria. (Conf 2903/76, mass n 381667).*
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 9, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 10, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)