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Sez. 1, Sentenza n. 289 del 15/01/1979 (Rv. 396369 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA - INFRAZIONE ASCRIVIBILE AD UN ENTE MUNITO DI PERSONALITA GIURIDICA - RESPONSABILITA SOLIDALE DEL RAPPRESENTANTE DI TALE ENTE PER IL PAGAMENTO DELLA PENA PECUNIARIA INFLITTA ALL'ENTE STESSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396369-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA - INFRAZIONE ASCRIVIBILE AD UN ENTE MUNITO DI PERSONALITA GIURIDICA - RESPONSABILITA SOLIDALE DEL RAPPRESENTANTE DI TALE ENTE PER IL PAGAMENTO DELLA PENA PECUNIARIA INFLITTA ALL'ENTE STESSO - ESCLUSIONE.*

Gli artt 9, 10 e 12 della legge 7 gennaio 1929 n 4, recante norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, riguardano la responsabilita indiretta delle persone fisiche e delle persone giuridiche private per le violazioni tributarie commesse, rispettivamente, dai soggetti sottoposti alla loro vigilanza, direzione o autorita, oppure dai loro rappresentanti, e non prevedono il caso in cui il tributo sia posto a carico dell'ente fornito di personalita giuridica a cui sia ascritta l'infrazione, con la conseguenza che non sussiste responsabilita solidale del rappresentante di detto ente (nella specie: societa cooperativa) per il pagamento della pena pecuniaria inflitta all'ente, autore della violazione della legge finanziaria. (Conf 2903/76, mass n 381667).*

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 9, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 10, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)