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Sez. 1, Sentenza n. 6857 del 21/11/1986 (Rv. 448962 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE - INFRAZIONI COMMESSE DA ENTI FORNITI DI PERSONALITÀ GIURIDICA - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEGLI AMMINISTRATORI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448962-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE - INFRAZIONI COMMESSE DA ENTI FORNITI DI PERSONALITÀ GIURIDICA - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEGLI AMMINISTRATORI - ESCLUSIONE.*

Gli artt. 9, 10 e 12 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, recante norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, riguardano la responsabilità indiretta delle persone fisiche e delle persone giuridiche private per le violazioni tributarie commesse, rispettivamente, dai soggetti sottoposti alla loro vigilanza, direzione o autorità, oppure dai loro rappresentanti, e non prevedono il caso inverso in cui il tributo e l'infrazione siano a carico dell'ente fornito di personalità giuridica a cui sia ascritta l'infrazione: con la conseguenza che non sussiste responsabilità solidale del rappresentante di detto ente (nella specie: società per azioni) per il pagamento della pena pecuniaria inflitta all'ente, autore della violazione della legge finanziaria. (V 3342/86, mass n 446306; (Conf 2018/84, mass n 434085; (Conf 5508/81, mass n 416213; (Conf 4266/79, mass n 400782; (Conf 289/79, mass n 396369).*

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 9, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 10, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)