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Sez. 2, Sentenza n. 1428 del 18/05/1973 (Rv. 364136 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364136-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il giudizio sulla loro attendibilita e concludenza, nonche la scelta delle ragioni ritenute idonee a sorreggere la decisione sono attivita che rientrano nel potere discrezionale del giudice del merito, il cui apprezzamento - se correttamente motivato - non e sindacabile in Sede di legittimita. (Conf 406/72, mass n 356310).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)