Sez. 3, Sentenza n. 28245 del 01/06/2016 Cc. (dep. 07/07/2016) Rv. 267340 - 01
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Revoca d'ufficio del decreto di ammissione - Legge n. 125 del 2008 - Presunzione relativa dettata dall'art. 76, comma 4 - Bis, d.P.R. n. 115 del 2002 - Questione di costituzionalità per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di patrocinio a spese dello Stato in favore dei non abbienti, è manifestamente infondata la questione di costituzionalità - per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., anche alla luce del disposto dell'art. 6 della CEDU - dell'art. 76, comma 4-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 che stabilisce una presunzione relativa di superamento del limite reddituale, nella parte in cui tale disposizione, interpretata come norma procedurale soggetta al principio "tempus regit actum", comporta anche per i procedimenti pendenti la revoca, anche d'ufficio, del beneficio, ai sensi dell'art. 112, comma primo, lettera d) dello stesso d.P.R.; non è infatti censurabile, sotto il profilo della ragionevolezza o della possibile lesione del diritto di difesa, la scelta legislativa di escludere dal beneficio soggetti che, pur inizialmente ritenuti meritevoli in quanto formalmente muniti dei requisiti di legge, risultino successivamente non soddisfare più le condizioni normativamente richieste per il suo mantenimento.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 com. 4 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 112 com. 1 n. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 art. 12 ter com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 125 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)