Sez. 1, Sentenza n. 766 del 19/02/1977 (Rv. 384362 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - SEDE EFFETTIVA DI SOCIETA COMMERCIALE - RILEVANZA - COINCIDENZA CON LA SEDE LEGALE - IRRILEVANZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - SEDE EFFETTIVA DI SOCIETA COMMERCIALE - RILEVANZA - COINCIDENZA CON LA SEDE LEGALE - IRRILEVANZA.*
La Competenza territoriale a dichiarare il fallimento di una societa commerciale va determinata, ai sensi dell'art 9 della legge fallimentare, in base alla Sede effettiva, e, cioe, al luogo della direzione degli affari inerenti all'impresa e del coordinamento dei vari fattori organizzativi, rimanendo irrilevante, al fine indicato, la coincidenza o meno di detta Sede effettiva con la Sede legale della societa medesima. (V 2787/75, mass n 376804; (V 2672/74, mass n 371131).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)