Sez. 3, Sentenza n. 12312 del 10/06/2005 (Rv. 582441 - 01)
MANDATO - ESTINZIONE - IN GENERE | In genere.
MANDATO - ESTINZIONE - IN GENERE
L'incarico conferito ad un legale dai genitori di un minore per la cura degli interessi di quest'ultimo in relazione ai danni occorsigli a seguito di un sinistro stradale configura un mandato di carattere sostanziale avente ad oggetto il compimento di atti giuridici stragiudiziali in nome e nell'interesse del minore, il quale è idoneo (in assenza delle cause di estinzione tassativamente previste dall'art. 1722 cod. civ.) a produrre effetti anche successivamente al raggiungimento della maggiore età da parte del minore medesimo (circostanza non integrativa di una causa di estinzione del mandato conferito) e sino a quando questi non lo revochi. Pertanto, la richiesta di risarcimento del danno formulata in base al ridetto incarico è idonea ad interrompere il corso del relativo termine prescrizionale, ancorchè formulata in un momento nel quale il danneggiato sia già divenuto maggiorenne.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1722, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)