Sez. 3 - , Ordinanza n. 24077 del 13/10/2017 (Rv. 645780 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE | Richiesta di risarcimento ex art. 22 l. n. 990 del 1969 – Formulazione da parte del minore di età o di un suo incaricato - Validità – Fondamento.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la richiesta che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 della l. n. 990 del 1969, il danneggiato deve rivolgere all’assicuratore del danneggiante con lettera raccomandata, può essere validamente formulata dal minore di età o da un suo incaricato, atteso che la stessa non costituisce un atto negoziale, ma un atto giuridico in senso stretto da cui non scaturiscono effetti sfavorevoli per il suo autore e, pertanto, il minore è senz’altro capace di compierla personalmente o di delegare all’uopo un terzo, non rientrando tra gli atti che devono necessariamente essere compiuti dal rappresentante legale.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)