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Sez. 1, Sentenza n. 1036 del 18/03/1975 (Rv. 374445 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICI FISCALI PREVISTI DAGLI ARTT 13 E 14 DELLA LEGGE N 408 DEL 1949 - CASE DI ABITAZIONE ED EDIFICI DESTINATI AD USO ALBERGHIERO - DIFFERENZE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1975-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374445-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICI FISCALI PREVISTI DAGLI ARTT 13 E 14 DELLA LEGGE N 408 DEL 1949 - CASE DI ABITAZIONE ED EDIFICI DESTINATI AD USO ALBERGHIERO - DIFFERENZE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Ai fini delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 2 luglio 1949, n 408, e norme successive, sono qualificabili come 'case di abitazioné e si distinguono da quelli ad 'uso alberghierò anche gli immobili i quali presentano le caratteristiche che, secondo moderni ed ormai diffusi criteri urbanistici, si riscontrano in quegli articolati insediamenti residenziali costituiti da unita abitative, spesso di minima dimensione (cosiddetti miniappartamenti), ma autosufficiente e destinate ad accogliere nuclei familiari, ancorche solo per periodi di villeggiatura o per riposo settimanale, mentre non rientrano nella detta categoria quegli edifici dotati - sotto l'aspetto strutturale e funzionale e con particolare riferimento alla consistenza, natura ed oggettive modalita di funzionamento dei servizi comuni - delle attrezzature specializzate e della organizzazione che contraddistinguono i complessi a carattere alberghiero. (V 1324/73, mass n 363946).*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)