Sez. 1, Sentenza n. 1324 del 12/05/1973 (Rv. 363946 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - EDILIZIA - AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE N 408 DEL 1949 - CASA-ALBERGO - APPLICABILITA ALLE SINGOLE UNITA IMMOBILIARI - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - EDILIZIA - AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE N 408 DEL 1949 - CASA-ALBERGO - APPLICABILITA ALLE SINGOLE UNITA IMMOBILIARI - ESCLUSIONE.*
Le agevolazioni tributarie previste dalla legge 2 luglio 1949 n 408 non spettano alle unita immobiliari, facenti parte di un unico grande stabile, le quali, per le loro modeste dimensioni e per essere condizionate da servizi comuni siti al piano terreno dello stesso stabile, hanno insita in modo permanente la destinazione a finalita turistico-alberghiera e non hanno l'attitudine ad accogliere nuclei familiari per consentire il normale svolgimento della vita in comune. (V 3640/71, mass n 355378; 1924/71, mass n 352493; (V 3422/68, mass n 339515).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)